Dal 9 marzo scorso sono vigenti le modifiche apportate agli articoli 9 e 41 della Costituzione con la riforma introdotta dalla Legge Costituzionale n° 1 approvata in Parlamento l’11 febbraio 2022 e pubblicat anel n° 44 – 22/02/2022 della Gazzetta Ufficiale

Finalmente la tutela dell’ambiente è posta al centro dell’attenzione nazionale: essendo stata espressamente inserita tra i principi fondamentali della Costituzione, ricompresi fra gli articoli 1-12 della Carta, oltre a un interesse pubblico è anche un dovere che impegna lo Stato in primis ma anche tutti i cittadini, in particolare i proprietari di terreni, i gestori di aziende agricole e i titolari e manager di società e imprese che svolgono qualsiasi tipo di attività economica nel Paese.

  • articolo 9 : La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
  • articolo 41: L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

Adesso l’articolo 9 specifica che, oltre e parimenti al paesaggio e al patrimonio storico e artistico nazionali, lo Stato italiano tutela anche “l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi”, che tale protezione è posta “nell’interesse delle future generazioni” e che solo lo Stato può legiferare in merito alla tutela degli animali. E l’articolo 41 chiarisce che l’iniziativa economica privata non può esercitarsi provocando dei danni all’ambiente e deve, al pari di quella pubblica, essere “indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”. A ciò conseguono molteplici implicazioni pratiche che ci coinvolgono, riguardano e interessano tutti… ma che solo gli esperti sanno valutare correttamente. Per capire cosa è cambiato, come e perché, il team MONFERRATO GREEN FARM si è rivolto a un giurista da anni interessato alla prevenzione e riparazione dei danni ambientali, l’avvocato Antonio Aruta Improta.

Cosa è migliorato?

 « I cittadini possono chiaramente comprendere che la natura è un bene giuridico di per sé meritevole di tutela da parte dello Stato: oltre che un diritto soggettivo all’ambiente salubre e un interesse diffuso alla tutela ambientale, come elaborati, tra l’altro, semplicemente dalla giurisprudenza nazionale, è un preciso dovere di tutela dell’ambiente, inserito tra i principi inderogabili della nostra Legge Fondamentale scritta. Per di più, questa salvaguardia deve essere attuata anche, non più soltanto, in considerazione delle generazioni che verranno. Ciò impone alle istituzioni di programmare e attuare politiche lungimiranti, che assicurino la protezione dell’ambiente in quanto tale, di cui l’uomo è parte integrante e non più “dominante”. Ed essendo stata annoverata tra i principi fondamentali, la tutela ambientale risulta a maggior ragione prioritaria rispetto a qualsiasi attività produttiva umana, per cui nessuna iniziativa economica privata può essere svolta in contrasto con questo principio »

Quali vantaggi ne derivano per i proprietari e gestori di terreni agricoli?

« Al dovere di non esercitare la propria attività economica privata in modo da arrecare un danno all’ambiente corrisponde, come previsto già prima della riforma costituzionale ma adesso conseguentemente rafforzato, il diritto a chiedere in giudizio il risarcimento per i cosiddetti “danni da danno ambientale subiti”. Si tratta di tutti quei danni alla proprietà privata e alla salute a carattere sia patrimoniale, come le perdite economiche subite e i mancati guadagni, sia non patrimoniale, quali i danni biologici, esistenziali e morali, nonché i danni all’immagine di enti pubblici e/o privati, sofferti a causa di un danno ambientale verificatosi. Ciò in base all’art. 313, VII comma, di cui alla Parte Sesta del Decreto Legislativo n° 152/2006, noto come Codice o Testo Unico Ambientale, nonché alle sentenze dei nostri giudici nazionali, come la n° 440/1989 della Corte di Cassazione. Resta salva anche la possibilità di richiedere, secondo quanto previsto dall’articolo 844 del Codice Civile, una tutela inibitoria contro le immissioni nocive di qualsiasi tipo che superino la soglia della normale tollerabilità. Quindi si può chiedere al giudice di ridurre o, in casi estremi, di inibire totalmente le emissioni che producono effetti tossici che si ripercuotono sulla proprietà e sulla salute del proprietario al di sopra della soglia della normale tollerabilità. In questa prospettiva interessano ancora le ipotesi di esclusione della cosiddetta responsabilità da posizione del proprietario incolpevole della contaminazione nel proprio terreno e dell’ulteriore eventualità in cui la contaminazione si propaghi poi verso i terreni confinanti »

Quali sono invece le problematiche che adesso vanno affrontate?

« I primi dodici articoli della Costituzione sono norme delicatissime, che sanciscono i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale. Per questo motivo, la giurisprudenza li ha sempre ritenuti inderogabili, anche rispetto alle norme internazionali, oltre che non sovvertibili e non modificabili nel loro contenuto essenziale. In questi termini infatti si è espressa la Corte Costituzionale con la storica sentenza n° 1146/1988, cui è seguita l’altrettanto nota sentenza n° 238/2014. Mentre la dottrina solo in parte (G. Amendola) è favorevole alla modifica purché ovviamente in meglio, in senso estensivo, come avvenuto con la riforma costituzionale entrata da poco in vigore. Il tema quindi è di per sé divisivo e – aggiungo – espressioni quali “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema, della biodiversità e degli animali” risultano ridondanti rispetto alla definizione unitaria e sistemica di ambiente già elaborata dalla normazione europea e dalla giurisprudenza nazionale, quale sistema di interrelazioni tra tutte le risorse biotiche e abiotiche, nonché dei servizi di esse, incluso l’uomo, gli animali, i beni culturali e il paesaggio. Così si riferiscono, ad esempio, l’articolo 3 della Direttiva 1985/337/CEE e la sentenza n° 1029/1988 della Corte Costituzionale. Quindi non possiamo sapere adesso se questo intervento normativo in futuro porrà dei problemi e sarà oggetto di ulteriori accertamenti sul piano giurisprudenziale. Intanto nella pratica la riforma si traduce in disposizioni di proclamo che, purtroppo, non colmano ancora le lacune della complessa normazione ambientale, né risolvono il problema dell’indeterminatezza del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, rispettivamente in materia di “tutela dell’ambiente” e di “valorizzazione dei beni ambientali”, come stabilite dal fumoso articolo 117 della Costituzione, sprovvisto, tra le altre cose, di una nozione di ambiente. A mio avviso, sarebbe stato meglio lasciare integro l’articolo 9 e intervenire, oltre che sull’articolo 41, anche sul 117 della Costituzione, per determinare la portata e il significato delle richiamate competenze legislative, per offrire una nozione unitaria e sistemica di ambiente e per elevare lo stesso a valore trasversale, nonché a diritto/dovere costituzionale nelle relative accezioni di diritto dell’individuo all’ambiente salubre e di dovere di protezione ambientale da parte sia dello Stato sia dei singoli cittadini  »

APPROFONDIMENTI

Il Pianeta Terra / marzo 2022 : La mancanza di una visione unitaria e sistemica ( articolo recensito nel repertorio bibliografico del Centro Studi Gruppo Abele )

Intersezionale / marzo 2022 : PNRR e semplificazione della normativa ambientale

Rivista Giuridica dell’Ambiente / RGA online :

Il Geologo / 2019 : La tutela risarcitoria contro i danni ambientali tra direttiva 2004/35/CE e d.lgs. 152/2006

LA TUTELA RISARCITORIA CONTRO I DANNI AMBIENTALI – Normativa europea e italiana a confronto,  2021 / Wolters Kluwer CEDAM

CONSULENZE

L’avvocato Aruta Improta può esser contattato ai recapiti

 

PROSSIMAMENTE …

22 APRILE 2022 – In occasione della GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA, la Global Soil Partnership della FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations presenterà la rete globale INSOP a cui si possono aggregare istituzioni, centri di ricerca, associazioni, imprese,… ogni stakeholder di ogni nazione, territorio e città del mondo impegnato nella tutela degli ecosistemi con azioni e attività di monitoraggio, prevenzione e risanamento dei danni ambientali provocati dall’inquinamento. Per rafforzare le iniziative #StopSoilPollution realizzate da ciascuno nel proprio ambito, l’International Network on Soil Pollution mette a disposizione di tutti dati aggiornati e materiali informativi, inoltre diffonde notizie delle novità e agevola lo scambio di conoscenze scientifiche e il confronto di sperimentazioni e buone prassi. Gli interessati possono assistere alla sua presentazione trasmessa online venerdì 22/4 dalle 12 alle 15 [ programmaiscrizione ].

… E PRECEDENTEMENTE

17 FEBBRAIO 2022 – All’incontro coordinato da Franco Ippolito della Fondazione Lelio e Lisli Basso sono intervenuti Vittorio Cogliati Dezza di LegambienteForum Disuguaglianze DiversitàMarica Di Pierri dell’Associazione A Sud e Gaetano Azzariti dell’Associazione nazionale Salviamo la Costituzione e docente di Diritto Costituzionale all’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma che nel 2020 è stato relatore della audizione sulla riforma dell’articolo 9 della Costituzione alla Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica.

 

pagina in formato pdf  LA TUTELA AMBIENTALE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Condividi